STATUTO

Adottato ai sensi del D.Lgs.117/2017 in data 11/05/2019

GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ODV

ART. 1 - Denominazione e sede 

1.             È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ODV che assume la forma giuridica di Associazione.

2.             L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt.32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

3.             L’Associazione, costituitasi senza personalità giuridica, adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’organizzazione ha Sede Legale nel Comune di GENOVA, in Via Luccoli, 24/2, CAP 16123. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4.             L’organizzazione potrà aprire sedi operative in ogni Regione italiana ove non sia già esistente un Centro Regionale riconosciuto alla data della ratifica del presente Statuto, dietro delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e secondo quanto disposto dal seguente Art. 14.

5.             La denominazione “Guardia Costiera Ausiliaria”, i relativi emblemi e segni di riconoscimento degli uomini e dei mezzi, in quanto rivolti a garantire in forma esclusiva la provenienza e la natura delle attività, prestazioni, servizi e prodotti di qualsiasi genere, costituiscono oggetto di deposito a fini di registrazione presso le Autorità competenti ai sensi del R.D. n. 929 del 21/06/1942 e ss.mm.ii.

ART. 2 - Finalità e Attività 

1.             L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l’organizzazione si propone di effettuare ogni intervento in situazioni di svantaggio prodotte (o per causa maggiore o per errori umani) da eventi riguardanti l’ambiente marino e costiero e loro conseguenze.

Per meglio declinare le attività, l’organizzazione: 

•               organizza uomini e mezzi, prevalentemente a titolo di volontariato, di propria iniziativa o a richiesta di Enti Pubblici e/o privati, servizi di assistenza, soccorso e salvataggio, recupero di persone, recupero di beni o mezzi nautici, in mare, in acque interne e su terraferma;

•               organizza e svolge azioni di assistenza ai naufraghi ed alle loro famiglie; realizza in genere azioni di solidarietà sociale a favore della gente di mare in condizioni di bisogno, nonché a favore di propri volontari e/o di quanti svolgano attività marinare, che si trovino in situazioni di disagio;

•               effettua ogni tipo di intervento diretto a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare, concorrendo anche alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale ed archeologico, legato all’ambiente marino e alle acque interne quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento;

•               svolge servizi di assistenza sanitaria alle unità da pesca professionale durante la loro attività lavorativa ed in altre circostanze in cui la pesca sia esercitata in gruppo;

•               interviene, a richiesta di Enti Pubblici e/o privati, con propri uomini e mezzi, in operazioni di soccorso ed emergenza su terraferma;

•               organizza corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per migliorare le capacità operative, professionali e sanitarie di quanti esercitano o intendono esercitare attività nell’ambito nautico, per qualsiasi scopo;

•               svolge, per gli scopi di cui al comma 1, attività di supporto al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ed alle altre Autorità responsabili e competenti degli interventi marittimi e demaniali.

2.             Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati.

3.             Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida principi e finalità, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse 

1.         L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili 

1.             L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2.             Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.             È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione 

1.             L’organizzazione è a carattere aperto.

2.             Gli Associati sono le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che operano nel settore delle attività nautiche, marittime e della salvaguardia della vita, dell’ambiente marino e delle acque interne, ovvero che espletano attività tecniche di supporto alle attività stesse, che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito alla prima seduta utile. Sono altresì ammessi come Associati i Centri Regionali della Guardia Costiera Ausiliaria, regolarmente costituiti in Associazione che recepiscano integralmente lo Statuto Nazionale fornito dalla Guardia Costiera Ausiliaria ODV e che aderiscano al Regolamento Nazionale.

3.             L’attività sociale viene esercitata da persone fisiche, Presidenti/Legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti o da loro soci delegati a proprio insindacabile giudizio che non si trovino in condizione di incompatibilità

4.             È concessa la possibilità di ammettere come Associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che operino nei settori indicati nel comma 2 e che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

5.             L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su domanda del soggetto interessato. La deliberazione è comunicata al soggetto interessato ed annotata nel Libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

6.             In caso di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio Direttivo Nazionale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla al soggetto interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli Associati, che delibera in occasione della successiva convocazione.

7.             Gli Associati cessano di appartenere all'organizzazione per: 

•               dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo Nazionale per iscritto;

•               mancato versamento della quota associativa;

•               cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge o modifica dell’oggetto sociale, in seguito alla quale perda i presupposti di iscrizione di cui al comma 2;

•               esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. La cessazione ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

8.             Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli Associati

1.             Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2.             Gli Associati hanno il diritto di:

□             partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purchè iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso;

□             godere del pieno elettorato attivo e passivo; 

□             essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;

□             recedere dall’appartenenza all’organizzazione;

□             esaminare i Libri Sociali, presso la sede legale dell’associazione, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

3.             Gli Associati hanno il dovere di:

□             rispettare il presente Statuto ed il Regolamento Interno;

□             rispettare le Delibere degli organi sociali;

□             partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

□             versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;

□             non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1.             L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli Enti Associati.

2.             Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3.             Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4.             La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5.             L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

6.             L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi Sociali Nazionali, gratuità e durata

1.             Sono organi Nazionali:

□             L’Assemblea Nazionale degli Associati;

□             Il Consiglio Direttivo Nazionale;

□             Il Presidente Nazionale;

□             L’Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017);

□             L’Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2.             Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3.             Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

4.             Nelle votazioni assembleari relative alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, si procederà alla votazione verificando che ogni possibile composizione dell’organo o degli organi da nominare, rispetti un principio di adeguata rappresentanza del genere meno rappresentato nelle cariche direttive medesime.

ART. 9 - Assemblea Nazionale degli Associati

1.              L’Assemblea è composta dagli Associati, dal Presidente Nazionale e dai Presidenti dei Centri Operativi Regionali o loro delegati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente Nazionale dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Nazionale.

2.             Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3.             È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, pec o e-mail o con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione.

4.             Ai sensi dell’art.24 c.4 del D.Lgs.117/2017 è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

5.             L’assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

-   al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

6.             L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando Il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario.

7.             I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

8.             Hanno diritto di voto gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

9.             Ciascun Associato ha un voto. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per ogni Associato.

10.           Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

11.           L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

12.           L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.           L’Assemblea ha i seguenti compiti:

□             nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

□             nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

□             approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

□             delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

□             delibera sull'esclusione degli Associati;

□             delibera sulle modificazioni dello Statuto;

□             approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

□             delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

□             delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo Nazionale

1.             L’Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo Nazionale, viene eletto dall’Assemblea degli Associati ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli Enti Associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. L’Assemblea, prima di procedere all’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale ne stabilisce il numero dei componenti. Le candidature al Consiglio Direttivo Nazionale devono pervenire alla segreteria dell'associazione almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.

2.             Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

3.             Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4.             Il Consiglio Direttivo Nazionale governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

5.             Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, purché siano presenti e votanti più di due membri.

6.             Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7.             La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

8.             E’ altresì consentita l’adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

9.             L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

10.           il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:

□             elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;

□             amministra l’organizzazione;

□             predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

□             realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

□             cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;

□             decide su avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

□             accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;

□             è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

11.           Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente Nazionale

1.             Il Presidente dell’organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo Nazionale.

2.             Il Consiglio Direttivo Nazionale può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3.             Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo Nazionale (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo Nazionale in merito all’attività compiuta.

4.             Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5.             Il Vicepresidente Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di Controllo

1.             L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’Assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2.             L’Organo di Controllo:

□             vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

□             vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

□             al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;

□             esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017:

□             attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

3.             L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

1.         E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea Nazionale all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Articolazione funzionale sul territorio

1.             L’organizzazione si articola in:

•               Il Centro Nazionale

•               I Centri Regionali nelle Regioni Costiere o in quelle interessate alla navigazione interna, secondo le necessità e le previsioni contenute in apposito Regolamento

•               I Centri Operativi Territoriali ubicati nelle aree provinciali Costiere o in quelle interessate alla navigazione interna, secondo le necessità e le previsioni contenute in apposito Regolamento.

2.             I Centri Regionali devono necessariamente costituirsi in forma di Associazione ODV, salvo deroghe preventivamente autorizzate, riconoscersi nello Statuto Nazionale, hanno autonomia amministrativa, devono richiedere l’ammissione in qualità di Associato alla GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ODV adottando lo Schema di Statuto Regionale approvato dall'Organo di Amministrazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.             I Centri Territoriali devono riconoscersi nello Statuto Nazionale, dipendono fiscalmente ed operativamente dal Centro Regionale che ne ha autorizzato la loro costituzione. Nel caso in cui il Centro Regionale autorizzi la loro costituzione con autonomia amministrativa e fiscale, essi dovranno costituirsi in forma di Associazione ODV e richiedere l’ammissione in qualità di Associato alla GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ODV che ne ha autorizzato la costituzione, adottando lo Schema di Statuto approvato dal Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 15 - Risorse

1.             L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2.             L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale e intestato all’Associazione.

ART. 16 – Bilancio d’esercizio

1.             L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.             I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3.             Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati entro quattro mesi, prorogabili non oltre i sei mesi in caso di comprovate necessità, dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo Nazionale procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4.             Il Consiglio Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale 

1.         Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri Sociali obbligatori

1.         L’organizzazione tiene i Libri Sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. 

ART. 19 – Rapporti di lavoro

1.         L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017. 

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1.         In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1.             L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2.             L’Assemblea Nazionale può deliberare il Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.             Per le modifiche allo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in persona o per delega.

4.             Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci, in persona o per delega.

ART. 22 - (Disposizioni finali) 

1.         Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.